IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  7  marzo  1996,  n.  108, recante disposizioni in
materia   di   usura  ed  in  particolare  l'articolo  16,  comma  2,
concernente la disciplina dell'attivita' di mediazione creditizia;
  Visto  il  decreto  legislativo  26  agosto  1998,  n. 319, recante
riordino  dell'Ufficio  italiano  dei  cambi a norma dell'articolo 1,
comma  1,  della  legge  17  dicembre 1997, n. 433, ed in particolare
l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 5, comma 2;
  Visto  il  decreto  legislativo  25 settembre 1999, n. 374, recante
estensione  delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali
di  provenienza  illecita  ed  attivita'  finanziarie particolarmente
suscettibili  di  utilizzazione  ai  fini  di  riciclaggio,  a  norma
dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
  Uditi  i  pareri  del  Consiglio  di  Stato  espressi dalla sezione
consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del 12 gennaio 1998
e del 9 novembre 1998;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 luglio 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione   economica,   di   concerto  con  il  Ministro  della
giustizia;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente regolamento si intendono:
    a) per "legge", la legge 7 marzo 1996, n. 108;
    b)   per  "testo  unico  bancario",  il  decreto  legislativo  1o
settembre 1993, n. 385, recante il Testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia e successive modifiche e integrazioni;
    c) per "UIC", l'Ufficio italiano dei cambi;
    d) per "albo", l'albo dei mediatori creditizi di cui all'articolo
16, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108;
    e) per "mediatori creditizi", i soggetti che svolgono l'attivita'
di cui all'articolo 16, comma 1, della citata legge n. 108 del 1996;
    f) per "intermediari finanziari", i soggetti iscritti nell'elenco
previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario.

          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore    dell'efficacia   degli   atti   legislativi   qui
          trascritti.
 
          Nota al titolo:
              - Il  testo  dell'art.  16 della legge 7 marzo 1996, n.
          108 (Disposizioni in materia di usura), e' il seguente:
              "Art.   16.   -  1.  L'attivita'  di  mediazione  o  di
          consulenza  nella  concessione di finanziamenti da parte di
          banche   o  di  intermediari  finanziari  e'  riservata  ai
          soggetti  iscritti  in  apposito  albo  istituito presso il
          Ministero  del  tesoro, che si avvale dell'Ufficio italiano
          dei cambi.
              2.  Con  regolamento  del  Governo  adottato  ai  sensi
          dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti la
          Banca   d'Italia   e   l'Ufficio  italiano  dei  cambi,  e'
          specificato   il  contenuto  dell'attivita'  di  mediazione
          creditizia  e  sono fissate le modalita' per l'iscrizione e
          la cancellazione dall'albo, nonche' le forme di pubblicita'
          dell'albo  medesimo.  La cancellazione puo' essere disposta
          per  il venire meno dei requisiti indicati al comma 3 e per
          gravi violazioni degli obblighi indicati al comma 4.
              3.   I   requisiti   di   onorabilita'   necessari  per
          l'iscrizione  nell'albo  di  cui al comma 1 sono i medesimi
          previsti dall'art. 109 del decreto legislativo 1o settembre
          1993, n. 385.
              4.  Ai  soggetti che svolgono l'attivita' di mediazione
          creditizia   si   applicano,   in  quanto  compatibili,  le
          disposizioni   del   titolo   VI  del  decreto  legislativo
          1o settembre  1993,  n.  385,  e del decreto-legge 3 maggio
          1991,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni.
              5.  L'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia
          e'  compatibile  con  lo  svolgimento  di  altre  attivita'
          professionali.
              6.  La pubblicita' a mezzo stampa dell'attivita' di cui
          al   comma   1   e'   subordinata   all'indicazione,  nella
          pubblicita'   medesima,   degli  estremi  della  iscrizione
          nell'albo di cui allo stesso comma 1.
              7. Chiunque svolge l'attivita' di mediazione creditizia
          senza  essere  iscritto  nell'albo  indicato  al comma 1 e'
          punito  con  la reclusione da sei mesi a quattro anni e con
          la multa da quattro a venti milioni di lire.
              8.   Le   disposizioni  dei  commi  precedenti  non  si
          applicano  alle  banche,  agli  intermediari finanziari, ai
          promotori  finanziari  iscritti all'albo previsto dall'art.
          5,  comma  5,  della  legge  2 gennaio  1991,  n. 1, e alle
          imprese assicurative.
              9.  Salvo  che  il  fatto costituisca reato piu' grave,
          chi,    nell'esercizio    di    attivita'    bancaria,   di
          intermediazione  finanziaria  o  di  mediazione creditizia,
          indirizza   una   persona,   per   operazioni   bancarie  o
          finanziarie,  a  un  soggetto  non  abilitato all'esercizio
          dell'attivita'   bancaria  o  finanziaria,  e'  punito  con
          l'arresto fino a due anni ovvero con l'ammenda da quattro a
          venti milioni di lire".
          Note alle premesse:
              -  Il  testo  dell'art.  87  della  Costituzione  e' il
          seguente:
              "Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il capo
          dello  Stato e rappresenta l'unita' nazionale. Puo' inviare
          messaggi  alle Camere. Indice le lezioni delle nuove Camere
          e  ne  fissa  la prima riunione. Autorizza la presentazione
          alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
          Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge
          e  i  regolamenti.  Indice  il referendum popolare nei casi
          previsti  dalla  Costituzione.  Nomina,  nei  casi indicati
          dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i
          rappresentanti    diplomatici,    ratifica    i    trattati
          internazionali,  previa,  quando  occorra, l'autorizzazione
          delle Camere. Ha il comando delle Forze armate, presiede il
          Consiglio  supremo  di  difesa costituito secondo la legge,
          dichiara  lo  stato  di  guerra  deliberato  dalle  Camere.
          Presiede  il  Consiglio  superiore della magistratura. Puo'
          concedere   grazia  e  commutare  le  pene.  Conferisce  le
          onorificenze della Repubblica".
              - Per  il  testo  del comma 2 dell'art. 16 della citata
          legge n. 108/1996 si veda in nota al titolo.
              -  Il  testo  del  comma  2  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo n. 319/1998 e' il seguente:
              "2.   L'Ufficio  svolge,  sotto  l'alta  vigilanza  del
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  le  funzioni  ad  esso  assegnate  dalle  leggi
          vigenti  in  materia  di  antiriciclaggio,  di  usura  e di
          intermediari finanziari. Presenta al Ministro una relazione
          annuale  sui  risultati  raggiunti  nello svolgimento delle
          funzioni indicate nel presente comma".
              -  Il  testo del comma 2 dell'art. 5 del citato decreto
          legislativo n. 319/1998 e' il seguente:
              "2.  Le disposizioni dettate dal decreto-legge 3 maggio
          1991,  n.  143,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          5 luglio 1991, n. 197, dal decreto legislativo 1o settembre
          1993,  n.  385,  dalla  legge  7 marzo  1996, n. 108, e dal
          decreto  legislativo  26 maggio  1997, n. 153, vanno intese
          nel senso che i compiti da esse attribuite all'Ufficio sono
          svolti a titolo principale e diretto".
              -  Il  testo  del  comma  1  dell'art.  17  della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
              "1.  Con decreto del Presidente dell Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) [l'organizzazione  del  lavoro  ed  i  rapporti di
          lavoro   dei  pubblici  dipendenti  in  base  agli  accordi
          sindacali]".
          Note all'art. 1:
              - Per il titolo della legge n. 108/1996 si veda in nota
          al titolo.
              -  Per  il  testo del comma 1 dell'art. 16 della citata
          legge n. 108/1996 si veda in nota al titolo.